In collaborazione con Associazione Italiana Apiterapia abbiamo segnalato al Ministero delle polititiche agricole alimentari, forestali e del turismo le gravi inesattezze presenti in un testo riguardante il miele, pubblicato proprio sul sito istituzionale del Mipaaft.
Qui la presentazione della filiera Miele e Api del sito del Mipaaft a cui si fa riferimento nella lettera, testo che trovate in allegato a fondo pagina.
Chi conosce il miele sa che un’altra promozione è possibile!
Colori, profumi, sapori, territori e usi: il miele è un mondo pieno di meravigliosi spunti per la sua promozione.
Purtroppo, invece, l’utilizzo di infondate proprietà medicamentose specifiche per ciascuna tipologia di miele monoflora è ancora piuttosto diffusa: sui banchi, on-line, in volantini, ogni forma di comunicazione di informazioni non consentite che accompagnano la vendita è sanzionabile.
Per completezza di informazione nei confronti dei nostri utenti riportiamo il testo integrale dell’Art.7 del Reg (UE) 1169/2011 con relative sanzioni, citato nella lettera al Ministero, applicabili a chi vende alimenti, miele compreso:
Articolo 7
Pratiche leali d’informazione
1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente
2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell’Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:
a) alla pubblicità;
b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d’imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.
Le sanzioni previste per la violazione delle pratiche leali di informazione di cui all’Art. 7 del regolamento, possono variare da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 24.000 (Art. 3 -Decreto Legislativo n. 231 del 15 Dicembre 2017 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011” entrato in vigore il 09/05/2018).